Il debito della patria. Memoria e tutela delle vittime civili dall’ex URSS all’Italia
Dal 30 ottobre russo al 4 novembre italiano, una domanda attraversa la storia europea: quale responsabilità assume una comunità verso le persone che hanno sofferto?
Il 30 ottobre la Russia ricorda le vittime delle repressioni politiche.
La ricorrenza, istituita ufficialmente nel 1991, raccoglie l’eredità di un gesto di dissenso: il 30 ottobre 1974 alcuni detenuti nei campi sovietici iniziarono uno sciopero della fame contro la repressione e proclamarono la Giornata del prigioniero politico.
Il riconoscimento pubblico nacque dunque anche dalla parola di persone che il potere aveva cercato di ridurre al silenzio.
Il giorno precedente, il 29 ottobre, si svolge la «Restituzione dei nomi»: la lettura ad alta voce delle identità di persone deportate, incarcerate o uccise dal terrore sovietico.
L’iniziativa, avviata nel 2007, prosegue anche nel 2026 con incontri e collegamenti da diversi Paesi. Il suo significato è elementare e radicale: restituire una persona alla memoria significa sottrarla all’anonimato nel quale la violenza voleva confinarla.
Nella Russia contemporanea il calendario conserva la commemorazione, mentre l’attività indipendente di chi documenta i crimini dello Stato viene colpita.
Il 9 aprile 2026 la Corte suprema ha dichiarato «estremista» il cosiddetto movimento internazionale Memorial. Il Centro Memorial per la difesa dei diritti umani ha denunciato il carattere repressivo del provvedimento e annunciato la cessazione delle proprie attività direttamente sul territorio russo.
La memoria continua tuttavia attraverso familiari, studiosi, attivisti e cittadini.
Per il 30 ottobre Jabloko ha annunciato una maratona di lettura dei nomi, anche online, spiegando che i divieti delle manifestazioni pubbliche hanno reso necessario trovare altre forme di partecipazione. Ricordare diventa così un esercizio di responsabilità civile nel presente.
Questa memoria ha luoghi concreti. A Levašovo, presso San Pietroburgo, un’area utilizzata come luogo di sepoltura segreto della polizia politica sovietica è diventata un cimitero memoriale.
Fotografie, nomi e segni lasciati dai familiari restituiscono individualità alle persone sepolte nelle fosse comuni. Nell’area di Mosca, luoghi come Kommunarka custodiscono un’altra parte della stessa storia di esecuzioni e occultamento delle vittime.
Anche la Repubblica italiana ha incontrato questa vicenda.
Come ha ricordato Gabriele Nissim, il 18 luglio 2008 Giorgio Napolitano, durante la visita di Stato in Russia, incontrò al consolato italiano di San Pietroburgo Anatolij Razumov, impegnato nel recupero dei nomi delle vittime e nella memoria di Levašovo.
Nissim aveva sollecitato una visita al memoriale delle vittime italiane di Stalin; il gesto presidenziale prese invece la forma di quell’incontro. Fu un riconoscimento rivolto alle persone dimenticate e a chi lavorava per restituirne la storia.
Il significato civile di quel gesto supera l’occasione diplomatica. Una comunità democratica cresce anche quando riconosce le vittime che mettono in discussione le convinzioni, le appartenenze e le giustificazioni delle generazioni precedenti.
Pochi giorni dopo il 30 ottobre, l’Italia celebra il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.
Fra queste due ricorrenze, diverse per origine e significato, corre una domanda comune: quale obbligazione assume la patria verso le persone che hanno sofferto?
La storia delle vittime civili di guerra permette di affrontarla attraverso vicende concrete: chi ha perso un genitore sotto un bombardamento, chi è rimasto mutilato per un ordigno inesploso, chi ha assistito per decenni un familiare ferito.
E le donne che hanno subito violenza, incontrando poi ostacoli nel far riconoscere le conseguenze di quella violenza sulla propria esistenza.
L’Italia repubblicana ereditò una legislazione già esistente. Il decreto luogotenenziale del febbraio 1919, numero 239, e il testo unico del successivo marzo, numero 426, contemplavano pensioni per civili invalidi a causa della guerra e per determinati congiunti delle persone morte.
Nel 1940 la legge numero 1196 modificò le norme sulle pensioni agli infortunati civili. La tutela aveva dunque precedenti anteriori alla democrazia repubblicana, entro condizioni e limiti specifici.
Anche l’Unione Sovietica prevedeva prestazioni per categorie di civili colpiti dal conflitto. Un provvedimento del 1943 riguardava il personale della difesa antiaerea locale e lavoratori degli ospedali di Leningrado danneggiati dalle azioni nemiche.
Nel 1956 il regolamento pensionistico contemplava l’equiparazione ai militari di determinate categorie di lavoratori divenuti invalidi in contesti bellici, secondo disposizioni speciali.
L’esistenza di una prestazione economica, considerata isolatamente, dice quindi poco sul rapporto fra la persona e il potere. Contano le condizioni di accesso, le esclusioni, il funzionamento degli uffici e la possibilità di contestarne le decisioni. La qualità democratica di una tutela si manifesta anche nella libertà di organizzarsi, trovare rappresentanza e chiedere ragione di un diniego.
In Italia questo percorso si intreccia con la storia dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nacque il 26 marzo 1943 con una denominazione riferita ai caduti, mutilati e invalidi civili «per i bombardamenti nemici». Fu eretta in ente morale nel 1947 e ottenne personalità giuridica di diritto pubblico nel 1956. La sua vicenda attraversa la guerra, la caduta del fascismo e la costruzione della Repubblica.
L’originario riferimento ai bombardamenti nemici è significativo: il danno delle persone veniva nominato attraverso il linguaggio politico della guerra in corso. Il dopoguerra impose di confrontarsi con biografie attraversate da occupazione, bombardamenti, stragi, violenze ed esplosioni successive alla conclusione delle ostilità.
La rappresentanza associativa acquistò valore dentro la distanza fra una famiglia e un ministero: una distanza fatta di conoscenze, documenti, denaro e tempo.
Comprendere quale certificato occorra, a chi presentare una domanda, come reagire a un diniego può determinare la possibilità stessa di ottenere una prestazione. Attraverso questi passaggi una sofferenza trova strumenti per essere ascoltata.
Fabio De Ninno, nell’articolo Italian civilian victims of war: assistance, legislation and war pensions from Fascism to Republic, ha mostrato le continuità che ostacolarono l’accesso alla tutela e il ruolo delle battaglie giudiziarie individuali. Filippo Masina, in L’assistenza alle vittime civili di guerra in Italia (1945-1971), ha collegato bisogni materiali, norme e pubblica amministrazione. La Repubblica prende forma anche attraverso cure, sostentamento e reinserimento: terreni nei quali l’appartenenza politica diventa esperienza quotidiana.
La Costituzione offre a questa vicenda un fondamento nuovo. L’articolo 2 riconosce i diritti inviolabili e richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà; l’articolo 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli alla libertà e all’uguaglianza; l’articolo 38 stabilisce diritti di assistenza e protezione sociale. Il ripudio della guerra dell’articolo 11 appartiene a questo orizzonte, insieme alla difesa della patria e allo spirito democratico delle Forze armate indicati dall’articolo 52. La disciplina pensionistica dipende dalle leggi specifiche, mentre questi principi permettono di interrogarne fondamenti e limiti.
Seguirono il riordino del 1950, quello del 1968 e il testo unico del 1978. Quest’ultimo definì pensione, assegno e indennità di guerra come «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà». Nella formula si incontravano una perdita subita, un riconoscimento dovuto e una responsabilità collettiva.
Il termine risarcimento richiede precisione. Nessuna somma restituisce un genitore, una parte del corpo o gli anni trascorsi nella sofferenza. Giuridicamente, la pensione di guerra ha una propria natura indennitaria, chiarita dalla Corte costituzionale nella sentenza 288 del 1995. Il suo ammontare dipende dalle scelte legislative e dal bilanciamento fra solidarietà e risorse disponibili.
Una prestazione può però consentire di curarsi, lavorare, studiare, mantenere una famiglia. Può comunicare, insieme, che una perdita riguarda anche gli altri. La società assume una parte del peso che altrimenti resterebbe interamente sul singolo e sui suoi familiari.
Il tempo necessario per arrivare al riconoscimento può essere lunghissimo. Una vicenda esaminata dalla Corte costituzionale nel 1987 lo mostra con particolare forza. Una donna aveva subito violenza sessuale nel maggio 1944 da parte di militari stranieri. Aveva ottenuto un assegno temporaneo, ma una successiva domanda di aggravamento era stata respinta dopo l’accertamento medico. Il ricorso arrivò alla Corte dei conti e poi alla Consulta.
Con la sentenza 561, la Corte dichiarò illegittime le disposizioni che non prevedevano una tutela pensionistica per i danni anche non patrimoniali delle violenze sessuali commesse in occasione di fatti bellici. Il fondamento decisivo fu l’articolo 2: la libertà sessuale appartiene ai diritti inviolabili. La lesione della dignità richiedeva riconoscimento anche oltre le conseguenze considerate dalle tradizionali classificazioni dell’invalidità.
Fra l’aggressione e quella decisione erano trascorsi quarantatré anni.
Principi già proclamati avevano richiesto decenni, controversie e iniziativa individuale per modificare il perimetro concreto della tutela. La distinzione fra principio, applicazione ed esperienza attraversa tutta questa storia. Una decisione favorevole può convivere con anni di precarietà. Una prestazione può assumere significati diversi per chi la riceve e per l’istituzione che la dispone.
Diari, lettere e memorie familiari restituiscono la durata delle conseguenze: il lavoro di cura, la dipendenza economica, le attese, la fatica di ricominciare.
È qui che le vicende delle vittime incontrano una delle grandi lezioni del Novecento: nessuno può appropriarsi del dolore altrui per giustificare o confutare una determinata visione del mondo.
Il dolore appartiene anzitutto a chi ha sofferto: nel luogo concreto dell’esperienza, nel patire che l’ha attraversata e nel giudizio sul suo significato. Alla persona ferita spetta una priorità di parola che la politica, la filosofia e la ricostruzione storica devono rispettare. La sua vita non può essere ridotta a una prova da esibire a favore di una dottrina, di una nazione o di un’interpretazione della storia.
Quando questo accade, altri si attribuiscono il potere di stabilire a che cosa dovesse servire quella sofferenza. Il dolore viene trasformato in una necessità, in un prezzo, in un passaggio obbligato verso una verità già decisa. L’accertamento dei crimini e delle responsabilità acquista invece forza dal rispetto dell’individualità delle vittime.
Lo stesso limite vale nel rapporto fra le generazioni. Nessuno può disporre del dolore di chi è vissuto prima di noi come se fosse un investimento nella felicità dei discendenti. La possibile armonia futura non risarcisce retroattivamente chi è stato umiliato, violentato o ucciso. La promessa di un mondo migliore non conferisce il diritto di dichiarare necessario quel patire.
Non può esistere alcuna armonia futura senza la memoria. Una pace costruita sulla cancellazione delle vittime conserverebbe dentro di sé l’ingiustizia che pretende di superare. Ricordare significa riconoscere che ogni esistenza ha avuto un valore proprio, irriducibile all’utilità che altri possono attribuirle.
Questa esigenza riguarda direttamente l’Europa contemporanea. La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina ha riportato al centro del continente distruzioni e sofferenze per le quali si sta costruendo un sistema internazionale di riparazione.
Il Registro dei danni, istituito nel 2023 nell’ambito del Consiglio d’Europa, raccoglie domande e prove, preparando un successivo accertamento senza attribuire direttamente somme o disporre pagamenti.
Il 26 ottobre gli accordi con Mariupol hanno collegato a questo percorso anche le informazioni dell’archivio municipale di guerra: la conservazione della memoria entra così nella documentazione delle pretese delle vittime.
Il percorso verso una Commissione internazionale incaricata di esaminare le domande e determinare gli indennizzi è proseguito nel 2026, con il coinvolgimento dell’Unione europea.
La distanza fra documentazione, decisione ed effettiva riparazione resta una responsabilità istituzionale concreta. Una patria europea può acquistare sostanza anche attraverso questi impegni: difendere la libertà delle società aggredite, proteggere i civili, sostenere chi convive con le conseguenze della violenza.
La coesione cresce quando una persona può rivolgersi alle istituzioni e incontrare una responsabilità capace di durare oltre l’emozione pubblica.
La dignità offesa dalle guerre e dalle repressioni ha attraversato le società europee in forme diverse. Un’appartenenza comune richiede la capacità di riconoscere quelle ferite conservando le differenze fra le vicende e accertando le responsabilità che le hanno prodotte. Per questo anche i cittadini russi che custodiscono la memoria delle repressioni appartengono alla storia civile dell’Europa. La loro opposizione alla cancellazione delle vittime testimonia una possibilità di patria fondata sulla responsabilità verso le persone. Il futuro europeo deve saper riconoscere questa voce, insieme al diritto degli ucraini alla libertà, alla sicurezza e alla giustizia.
La riconciliazione fra i popoli richiede entrambe queste attenzioni. Il dolore individuale può essere ascoltato oltre i confini nazionali; la verità storica deve distinguere aggressioni, crimini e responsabilità.
Una futura riconciliazione fra russi e ucraini dovrà misurarsi con la memoria di questa guerra e con i diritti di chi l’ha subita.
Fra il 30 ottobre e il 4 novembre, il significato della patria può essere interrogato attraverso questo impegno: rispondere delle persone, custodirne i nomi, dare conseguenze pubbliche al riconoscimento della loro dignità. Nessuna felicità futura autorizza a dimenticare chi ha sofferto.
Una patria europea potrà diventare una casa comune anche nella misura in cui saprà assumere questo limite come propria responsabilità.








