Il 4 novembre del cittadino in uniforme

4 novembre cittadino
Stefano Maria Capilupi
04/11/2026
Radici

Dalla risposta dell’Italia liberale alla guerra di massa ai diritti di chi serve la Repubblica: la difesa della patria acquista un significato democratico quando la forza rimane responsabile, controllabile e rispettosa della persona.

Il 4 novembre di quest’anno porta con sé il lutto per Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, morti il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina durante un volo addestrativo nell’ambito della missione EUFOR Althea.

Il rientro delle salme, il 2 novembre, e le esequie solenni del 3 hanno dato alla ricorrenza una vicinanza dolorosa. Due appartenenti all’Esercito e due al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana: quattro vite alle quali la comunità nazionale rende omaggio.

La Difesa ha modificato anche il programma del Villaggio al Circo Massimo, destinandolo al raccoglimento e alla vicinanza alle famiglie e ai feriti.
La celebrazione incontra così ciò che ogni istituzione deve saper custodire: le persone concrete sulle quali ricadono il servizio, il rischio e le conseguenze delle decisioni pubbliche.

Nel mio precedente articolo, Il debito della patria, pubblicato su L’Europeista il 28 ottobre, avevo affrontato il riconoscimento delle vittime e il dovere di rispettarne la memoria. Il 4 novembre permette di proseguire quella riflessione attraverso una domanda ulteriore: quali obblighi assume lo Stato quando chiede al cittadino di servirlo in armi? E quali limiti deve rispettare il potere che dispone della forza?

Il rapporto fra patria e persona si comprende anche da qui. La comunità politica può esigere impegno, disciplina e disponibilità al rischio. Proprio l’ampiezza di questa richiesta accresce la sua responsabilità verso chi la riceve. La fedeltà del cittadino incontra un’obbligazione delle istituzioni, che riguarda la legalità del comando, la preparazione del servizio, la protezione della salute e la vita successiva alla ferita.

Questa relazione ha una storia più lunga della Repubblica. Lo Statuto albertino, concesso nel 1848 e divenuto la carta costituzionale del Regno d’Italia, collegava diritti e doveri entro un ordinamento monarchico rappresentativo. L’articolo 24 affermava l’uguaglianza davanti alla legge; il 25 prevedeva la contribuzione ai carichi dello Stato in proporzione agli averi; il 29 riconosceva una giusta indennità per il sacrificio della proprietà nell’interesse pubblico. L’articolo 5 attribuiva al re il potere esecutivo, il comando delle forze di terra e di mare e la dichiarazione di guerra.

L’equilibrio fra autorità, rappresentanza e individuo era dunque diverso da quello costituzionale odierno. Mancava inoltre una garanzia generale espressa per tutti i civili danneggiati dalla guerra. La protezione delle persone richiedeva disposizioni specifiche, mentre le trasformazioni della società obbligavano lo Stato ad ampliare il proprio intervento.

La Grande Guerra impresse a questo processo una forza eccezionale. La mobilitazione coinvolse esercito, industria, agricoltura e famiglie. Al ritorno dei soldati, invalidità e mutilazioni potevano compromettere il lavoro e l’autonomia; la morte di un congiunto modificava l’intero equilibrio domestico. La guerra continuava negli ospedali, nelle case, nelle richieste di sostegno rivolte agli uffici.

L’Italia liberale comprese che l’assistenza tradizionale era insufficiente. Pierluigi Pironti, in Grande guerra e Stato sociale in Italia, ha ricostruito il moltiplicarsi dei provvedimenti fra il 1915 e il 1918 e il conflitto politico intorno all’estensione dell’intervento pubblico. La nazione mobilitata poneva un problema nuovo: distribuire collettivamente almeno una parte delle conseguenze della partecipazione alla guerra.

Il 1° novembre 1917, dopo Caporetto, venne istituito il Ministero per l’assistenza militare e le pensioni di guerra. Il tentativo era rendere più efficace un percorso disperso fra amministrazioni, accertamenti e pagamenti. Nel 1919 Ugo Da Como, ministro durante il primo governo Nitti, intervenne sull’organizzazione degli uffici e sulle procedure. La lentezza amministrativa incideva direttamente sull’esistenza di persone che avevano perso reddito e capacità lavorativa.

È un merito storico dell’Italia prefascista che va riconosciuto. Come emerge anche dal lavoro di Fabiano Quagliaroli, Risarcire la nazione in armi, lo Stato liberale costruì strumenti per affrontare una questione di enorme portata, entro vincoli finanziari e amministrativi che ne limitarono i risultati. La risposta alla società di massa aveva già cominciato a prendere forma dentro le istituzioni rappresentative.

Nel 1919 la pensionistica militare divenne anche una matrice per la protezione dei civili. Il testo unico del 27 marzo, numero 426, prevedeva, entro condizioni definite, pensioni per persone rese invalide dalla guerra e per determinati congiunti dei morti. L’origine militare dell’istituto permetteva di estendere una tutela a chi era stato colpito senza prestare servizio. Le categorie rimanevano distinte, ma entravano in una responsabilità pubblica più ampia.

Questo passaggio offre una chiave per comprendere il Novecento italiano. L’ampliamento delle funzioni dello Stato poteva attraversare regimi diversi e assumere significati differenti. La presenza di una prestazione economica, da sola, dice poco sulla libertà di chi la riceve. Sono decisivi il fondamento della pretesa, le possibilità di rappresentanza e il controllo sulle decisioni dell’amministrazione.

Con la Costituzione repubblicana mutò anche l’architettura del potere militare. Il comando delle Forze armate è attribuito al Presidente della Repubblica; le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. L’autorità si colloca entro competenze e responsabilità costituzionali distribuite. La forza è sottoposta all’ordinamento che deve difendere.

Al centro di questo rapporto sta l’articolo 52: la difesa della patria è un dovere del cittadino e l’ordinamento delle Forze armate deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Il richiamo alla democrazia riguarda la vita dell’istituzione, la posizione delle persone e il significato della loro obbedienza.

Un esercito ha bisogno di gerarchia, coesione e capacità di eseguire compiti difficili. In una democrazia queste esigenze sono affidate a cittadini, la cui personalità continua a essere riconosciuta dall’ordinamento. La disciplina acquista consistenza attraverso la professionalità, la fiducia e la consapevolezza della funzione esercitata.

Un punto particolarmente significativo è contenuto nell’articolo 1349 del Codice dell’ordinamento militare. Quando riceve un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato, oppure la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, il militare ha il dovere di non eseguirlo e di informare al più presto i superiori. La norma individua una soglia giuridica precisa alla quale l’obbedienza deve arrestarsi.

È una disposizione che esprime una concezione esigente della responsabilità personale. La gerarchia organizza l’azione, mentre la legalità ne delimita l’esercizio. Il superiore risponde degli ordini impartiti; il subordinato conserva una responsabilità davanti a ciò che è manifestamente criminale. La fedeltà istituzionale richiede anche questa capacità di riconoscere un limite.

Qui emerge una differenza profonda rispetto alla pretesa totalitaria di assorbire la persona nell’apparato. Lo Stato costituzionale affida una funzione al cittadino e stabilisce le condizioni entro le quali essa può essere esercitata. La forza viene resa legittima da finalità, procedure e limiti che possono essere discussi e verificati pubblicamente.

Anche i diritti di rappresentanza dei militari appartengono a questo percorso. Con la sentenza 120 del 2018 la Corte costituzionale riconobbe il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, secondo condizioni e limiti fissati dalla legge. La decisione si fondava anche sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sulla Carta sociale europea, tenendo conto delle specificità della funzione militare.

Il cammino portò alla legge 46 del 2022 sulla libertà sindacale del personale militare e al successivo coordinamento nel Codice dell’ordinamento militare. È una vicenda che mostra come la concezione democratica delle Forze armate continui a essere elaborata attraverso giudici, Parlamento e organizzazioni delle persone interessate.

La possibilità di rappresentare esigenze professionali e condizioni di lavoro dà una forma concreta alla cittadinanza in uniforme. Anche la qualità del servizio dipende dalla capacità di far emergere problemi, riconoscere difficoltà e affrontarle attraverso sedi istituzionali. La cura delle persone e l’efficienza dell’organizzazione possono sostenersi reciprocamente.

Il 4 novembre possiede, sotto questo profilo, una coincidenza significativa. Proprio il 4 novembre 1950, a Roma, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo venne aperta alla firma. Una delle date della memoria nazionale italiana coincide con la nascita di uno strumento essenziale per la protezione europea della persona, entrato poi anche nella giurisprudenza sui diritti dei militari.

Esiste inoltre un altro sviluppo che amplia il significato democratico della difesa. Nella sentenza 164 del 1985, dedicata all’obiezione di coscienza, la Corte costituzionale distinse il dovere di difendere la patria dall’obbligo del servizio militare armato. La difesa può essere adempiuta anche mediante prestazioni personali non armate di portata equivalente, secondo le forme previste dall’ordinamento.

La distinzione permette di pensare una comunità nella quale compiti differenti concorrono alla protezione della convivenza. La specificità militare conserva la propria importanza: preparazione, disponibilità operativa e capacità di fronteggiare la violenza richiedono competenze precise. Accanto a queste esistono forme di impegno civile che sostengono la sicurezza e la continuità della vita comune.

Anche per questo è significativa la scelta di Firenze per le celebrazioni nazionali del 2026. Il programma della Difesa richiama il ruolo logistico e sanitario svolto dalla città nella Grande Guerra e i soccorsi prestati dalle Forze armate durante l’alluvione del 4 novembre 1966, della quale ricorre il sessantesimo anniversario. Il rapporto fra istituzioni militari e popolazione emerge attraverso una storia concreta di aiuto.

La difesa della comunità comprende la capacità di proteggerne le condizioni di esistenza. Nel soccorso a una popolazione colpita da una catastrofe diventano visibili organizzazione, competenza e responsabilità. La fiducia nelle istituzioni cresce anche da queste esperienze, nelle quali il cittadino riconosce una presenza capace di intervenire.

Rimane poi il tempo successivo al servizio e alla ferita. La tutela del militare, quella del civile danneggiato dalla guerra e quella dei familiari seguono condizioni giuridiche differenti. A unirle è il dovere di dare continuità al riconoscimento. Una collettività che chiede molto alle persone deve saper rispondere quando quelle persone hanno bisogno di cure, autonomia e possibilità di futuro.

L’eredità della pensionistica di guerra, affrontata nel precedente articolo, incontra qui una domanda sulla qualità dell’intero rapporto fra istituzioni e cittadini. La riconoscenza pubblica diventa credibile attraverso decisioni, servizi e risorse. Il suo valore si manifesta nella durata dell’impegno, quando l’attenzione collettiva si è già spostata altrove.

Anche il richiamo al 30 ottobre può ora acquistare un significato ulteriore. Quest’anno Jabloko ha organizzato in Russia una maratona di lettura dei nomi delle vittime delle repressioni politiche, online e nelle proprie sedi. Gli organizzatori hanno spiegato che i divieti delle letture pubbliche avevano reso necessarie altre forme di partecipazione. La memoria continuava attraverso cittadini impegnati a darle una presenza pubblica.

Quella voce riguarda il rapporto fra patriottismo e libertà. La possibilità di ricordare i crimini del proprio Stato appartiene alla responsabilità verso il Paese. La fedeltà a una comunità può esprimersi anche nella richiesta che essa riconosca ciò che ha fatto alle persone. Dove questa domanda viene repressa, il potere pretende di decidere contemporaneamente il passato da celebrare e le sofferenze da lasciare nell’ombra.

Il criterio democratico è più impegnativo. Chiede di sostenere le istituzioni nella loro funzione e consente di giudicarne le decisioni. Distingue la responsabilità di chi governa da quella delle persone chiamate a servire. Riconosce che il patriottismo ha bisogno di verità, perché una comunità capace di correggersi può diventare più degna della fiducia dei propri cittadini.

Questa è anche una questione europea. La cooperazione nella difesa comporta obbligazioni già presenti nei Trattati: l’articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull’Unione europea prevede aiuto e assistenza a uno Stato membro vittima di un’aggressione armata sul proprio territorio, nel rispetto degli impegni di difesa collettiva assunti dagli Stati appartenenti alla NATO. La solidarietà europea comprende dunque responsabilità concrete in materia di sicurezza.

Un’ulteriore integrazione della difesa dovrà essere accompagnata da un’elaborazione altrettanto seria delle sue responsabilità democratiche. Chi decide, davanti a quali rappresentanti risponde, quali garanzie accompagnano il servizio, come vengono sostenute le persone colpite dalle conseguenze delle operazioni: sono domande che appartengono alla costruzione dell’appartenenza europea.

La discussione sulle capacità militari incontra così quella sui diritti. Preparazione, mezzi e organizzazione rendono possibile la protezione; legalità, controllo e responsabilità ne qualificano il senso politico. Un potere comune acquista fiducia quando le persone comprendono le ragioni delle sue decisioni e dispongono di istituzioni alle quali chiedere conto.

La dignità europea può diventare un’esperienza condivisa anche attraverso questo rapporto. Chi serve deve poter riconoscere nella comunità un’autorità legittima e responsabile. Chi viene protetto deve poter vedere nella forza un impegno verso la propria libertà. Chi subisce un danno deve trovare ascolto e strumenti di tutela, secondo la propria condizione e i diritti che l’ordinamento gli riconosce.

Il principio che il dolore appartiene anzitutto a chi lo ha vissuto trova qui una conseguenza politica: il potere deve rispondere delle condizioni nelle quali chiede di affrontare il rischio e dell’impegno che assume quando quel rischio produce una perdita. La memoria pone un limite all’appropriazione delle vite e sollecita obblighi verso quelle che continuano.

I quattro nomi che precedono questo 4 novembre chiedono anzitutto rispetto, vicinanza ai familiari e cura dei feriti. La storia più lunga che la ricorrenza custodisce interroga il modo in cui una comunità affida compiti, esercita la forza e accompagna le conseguenze del servizio.

L’Italia liberale cominciò a costruire una risposta alla tragedia della mobilitazione di massa. La Repubblica ha collocato la forza dentro un ordinamento democratico, nel quale la persona conserva diritti e responsabilità.
Da questa relazione può crescere anche una patria europea: una comunità capace di chiedere impegno e di assumere obbligazioni verso chi glielo offre.

Il cittadino che riceve un dovere dalla patria conserva il diritto di chiederle conto.