La riforma della giustizia merita un Sì concreto e senza secondi fini

giustizia sì concreto
Alessio Gennari
04/03/2026
Poteri

Il 22 e il 23 marzo noi cittadini saremo chiamati a esprimerci su una riforma centrale per l’architettura della giustizia: la separazione tra magistratura requirente e magistratura giudicante.

Un tema tecnico ma molto concreto

Tale separazione porta finalmente a compimento, dopo 37 anni, la riforma Vassalli del 1988 sul procedimento penale. Riforma che segnò l’abbandono del sistema inquisitorio (pienamente in vigore dall’epoca fascista, anche se alcuni suoi elementi permeavano già i codici precedenti) per abbracciare il moderno sistema accusatorio di ispirazione liberale.

Il tema è senz’altro molto tecnico, ma incide profondamente sull’equilibrio tra le parti durante un processo e quindi sui diritti fondamentali dei cittadini.

Questo articolo nasce dalla volontà di rispondere alla disinformazione delle ultime settimane: credo, infatti, che il modo migliore per smontare le mistificazioni sia attraverso la serietà e la trasparenza senza mai sottrarsi al confronto.

Credo che votare Sì significhi scegliere una giustizia davvero imparziale, credibile e coerente con i princìpi del giusto processo.

Votare Sì non significa votare per simpatia o antipatia politica.
Per questo non parlerò di politica ma di legge, illustrando quelli che sono i punti cruciali di questa riforma.

L’equivoco da chiarire

In via preliminare è doveroso fare chiarezza su una delle dichiarazioni più ricorrenti delle ultime settimane, ossia che con l’introduzione del sorteggio “il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) perderà la sua rappresentanza”.

Si tratta di una dichiarazione politica che però non trova nessun riscontro giuridico, in quanto il CSM non è e non è mai stato un organo di rappresentanza bensì – come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/73 – un organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati, che svolge compiti di alta amministrazione.

Ciò lo pone, dunque, su un piano completamente diverso rispetto a un organo rappresentativo come il Parlamento.
È peraltro verosimile pensare che proprio questa presunzione di rappresentatività abbia, nel tempo, favorito l’attuale degenerazione correntizia che compromette l’autonomia e l’indipedenza rispetto ai condizionamenti perpetrati da tutti gli schieramenti politici (basti ricordare lo scandalo Palamara).

Esaurita questa premessa, i punti cruciali di questa riforma sono tre.

1. Separazione delle carriere

È il pilastro su cui poggia la riforma.

L’attuale sistema si compone di una singola carriera dove i magistrati sono divisi solo per funzioni: quella requirente (accusa) e quella giudicante (giudice).

La riforma ha l’obiettivo di far corrispondere ad una diversa funzione anche una diversa e distinta carriera, che materialmente significa: concorsi differenziati, formazione diversa, impossibilità totale di cambiare funzione nell’arco della vita professionale, due differenti CSM (Consigli Superiori della Magistratura).

Va da sé che in un sistema liberaldemocratico la netta distinzione tra chi accusa e chi giudica in due carriere distinte rappresenta una questione di principio.

2. Riforma del CSM

Con la riforma vengono istituiti due distinti CSM: uno per la carriera requirente e uno per la carriera giudicante.
I due CSM saranno composti come oggi da membri “laici” e “togati”: i “laici” selezionati tra avvocati di lunga esperienza o professori universitari di diritto, mentre i “togati” tra i magistrati stessi.

Tale composizione complessa (che, lo ricordiamo, resta invariata dopo la riforma) riflette l’intento dei Padri Costituenti di escludere che la magistratura possa diventare una corporazione all’interno delle istituzioni.

Seduta dell’Assemblea Costituente nel 1946


Entrambi i Consigli saranno sempre presieduti dal Presidente della Repubblica, includeranno un membro di diritto (il procuratore generale della Corte di Cassazione per il “CSM requirente” e il Primo Presidente della Corte di Cassazione per il “CSM giudicante”) e gestiranno: le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Fanno eccezione i provvedimenti disciplinari, che invece, come vedremo in seguito, diventeranno di competenza di un organo terzo di nuova istituzione: l’Alta Corte disciplinare.

I futuri membri dei CSM, a differenza di oggi, non saranno più eletti ma estratti a sorte, per 2/3 dalla magistratura e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune da un elenco compilato entro sei mesi dall’insediamento.

Tutti i componenti designati mendiate sorteggio durano in carica 4 anni e non possono partecipare al sorteggio successivo.

Inoltre, come avviene già adesso, non possono essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

L’introduzione del sistema del sorteggio trova la sua ratio nella necessità di eliminare l’influenza delle correnti, e quindi della politica, nelle elezioni componenti di un CSM.

Occorre comunque ricordare che il sistema del sorteggio come strumento di spoliticizzazione non è sconosciuto alla Costituzione: tale sistema è infatti già previsto, per gli stessi motivi sopra citati, per la composizione della Corte Costituzionale, con l’intervento di 16 membri (cd. “aggregati”) estratti a sorte dal Parlamento, in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (ex art. 135 Cost.).

L’intento dei Padri costituenti era proprio quello di spoliticizzare la Corte per evitare un giudizio politico sull’operato del presidente della Repubblica eventualmente accusato.

3. L’Alta Corte disciplinare

L’Alta Corte disciplinare è la novità di questa riforma.
Risponde alla preminente esigenza di rafforzare e riformare quella che è l’attuale sezione disciplinare, istituendo un nuovo organo terzo rispetto ai futuri CSM.

Essa sarà composta da 15 membri: 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati con vent’anni di esercizio; 3 membri laici estratti a sorte da un elenco redatto dal Parlamento entro sei mesi dall’insediamento, sempre tra le medesime categorie; 9 magistrati (6 giudicanti e 3 requirenti) estratti a sorte, con almeno vent’anni di esercizio.

Il mandato avrà una durata di quattro anni e non potrà essere rinnovato.

Lo strumento del sorteggio, anche in questo caso, non è estraneo all’ordinamento giudiziario attuale: esso (con le dovute differenze) è già previsto per il tribunale dei ministri, competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Tale sezione specializzata è composta di un collegio di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte fra tutti i magistrati in servizio del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale.

Il tribunale dei ministri, lo ricordiamo, è la diretta conseguenza del referendum del 9 novembre 1987 che ha abolito il vecchio sistema della Commissione inquirente. Questa era un organo composto esclusivamente da deputati e senatori al quale spettava il compito di indagare su eventuali reati commessi dai ministri; la riforma si rese necessaria in ragione dell’eccessiva politicizzazione di tale meccanismo e, in un’ottica di spoliticizzazione del processo, la Legge costituzionale 1/1989 ha quindi esteso la giurisdizione ordinaria anche alle ipotesi di reati ministeriali.

La riforma del 1989 e quella di oggi, che a prima vista potrebbero apparire eterogenee, presentano in realtà molte analogie strutturali e di “filosofia istituzionale”, evidenziando una costante ricerca della spoliticizzazione al fine di garantire l’effettiva uguaglianza dinanzi alla legge anche per i cittadini titolari di funzioni pubbliche, prevenire contaminazioni ideologiche e scongiurare assetti improntati all’autoreferenzialità.

Raccolta firme per il referendum del 1987 a Milano

Infine, la riforma introduce per l’Alta Corte Disciplinare il doppio grado di giudizio di merito in piena armonia con l’art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (CEDU).

Contro le sentenze emesse in prima istanza – si legge dall’art. 4 della riforma – è ammessa l’impugnazione soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

Ferma restando la natura decisoria dei provvedimenti in esame, qualificati come sentenze, deve pertanto ritenersi ammissibile — in conformità alla disciplina vigente — anche il ricorso per Cassazione, nel pieno rispetto delle garanzie indicate dall’art. 111 della Costituzione.

La firma della CEDU a Roma nel 1950

Imparzialità e trasparenza

In definitiva, la riforma rappresenta un passo decisivo verso una magistratura più imparziale, trasparente e autonoma, rafforzando i principi del giusto processo e tutelando i diritti fondamentali dei cittadini.

La separazione delle carriere, il sorteggio dei CSM e l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare non sono meri cambiamenti formali, ma riforme strutturali elaborate per rafforzare l’autonomia interna e garantire che la giustizia non sia influenzata da pressioni esterne.