Come è stata costruita Absolute Resolve: dall’ordinamento Usa ai riflessi internazionali
La seguente analisi è un estratto di un paper più approfondito che verrà pubblicato prossimamente dal rinnovato The Delphi Institute.
Il problema della percezione del diritto internazionale, e i fatti
Per comprendere il caso venezuelano è necessario chiarire un equivoco preliminare che condiziona gran parte del dibattito pubblico: la natura del diritto internazionale. A differenza del diritto interno, esso non nasce da un legislatore sovraordinato che riconosce e garantisce diritti, ma da un sistema orizzontale in cui sono le posizioni e gli interessi degli Stati a costituire l’ordinamento stesso. ONU e diritto internazionale non coincidono: le Nazioni Unite non sono un legislatore globale, bensì uno spazio politico in cui vengono gestiti e codificati rapporti di forza preesistenti. L’ordinamento internazionale non è una piramide, ma un reticolato fondato su prassi, reciprocità e consuetudini.
L’errore più diffuso consiste nel trattare il diritto internazionale come un valore intrinseco capace di imporsi sulle dinamiche di potere. In realtà, esso non spiega perché accadono certi eventi né come agiscono le grandi potenze; descrive, al più, come le cose dovrebbero andare. Nei momenti di eccezione, la pretesa che il diritto possa sovrastare le istanze egemoniche si rivela una costruzione idealistica.
Cos’è stato – de iure – Absolute Resolve?
In questo quadro si colloca l’operazione statunitense in Venezuela. Non vi è stata alcuna guerra né un conflitto armato in senso tecnico: l’intervento è stato rapido, circoscritto e privo di scontri prolungati. Per questa ragione non si attiva automaticamente il diritto internazionale umanitario. Il nodo giuridico centrale non riguarda la condotta delle ostilità, ma senza alcun dubbio la legittimità dell’uso della forza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta ONU. Le categorie tradizionali del diritto dei conflitti armati appaiono inadeguate a descrivere operazioni di questo tipo.
Il significato giuridico dell’evento non si esaurisce nell’atto militare in sé, ma va ricostruito attraverso una pluralità di piani: la costruzione del frame normativo interno statunitense, il suo rapporto con l’ordinamento internazionale, la questione delle immunità e il richiamo alla clausola di democraticità.
È su questa stratificazione, più che sull’uso della forza in senso stretto, che si gioca la portata reale del caso Maduro.
La preparazione del frame normativo statunitense
L’uso della forza americano in Venezuela viene spesso rappresentato come un impulso politico privo di regole. In realtà, l’operazione è sorretta da una complessa architettura giuridica interna che riflette fedelmente la rule of law statunitense. L’azione contro Nicolás Maduro è il prodotto di una stratificazione burocratica studiata per conferire una veste di legalità a un atto di forza proiettiva. Il carattere di eccezionalità dell’intervento, lungi dal negare la regola del divieto d’uso della forza, ne conferma l’impianto: l’evento viene incanalato entro una sequenza di atti giuridici formali previsti dall’ordinamento interno.
Primo passaggio giuridico – la designazione di uno status
La precondizione normativa è stata la riqualificazione del target. Il terreno viene spostato dal diritto internazionale classico al diritto penale e antiterrorismo. Il Dipartimento di Stato e il Dipartimento di Giustizia hanno designato il Cartel de los Soles come Organizzazione Terroristica Straniera; Maduro, associato da anni al cartello, è stato qualificato come suo vertice. Questo passaggio non è meramente formale: senza tale classificazione, l’amministrazione non avrebbe avuto titolo per attivare strumenti antiterrorismo contro un apparato statale straniero. La qualificazione di Maduro come narcoterrorista consente così di aggirare le immunità diplomatiche e di attivare una giurisdizione universale fondata sul contrasto al crimine transnazionale.

Secondo passaggio giuridico – l’architettura dei poteri operativi
Quanto avvenuto non è un’operazione militare condotta dall’esercito. Sarebbe fuorviante come “invasione” militare, anche perché fattualmente non lo è. Per portare a termine l’operazione è stata coinvolto un insieme di forze congiunte, tra DEA, FBI, CIA, forze militari e apparati venezuelani in opposizione al chavismo.
La chiave giuridica per attivare questa joint – force sta nei titoli 10[1] e 50[2] dello US Code, nel cui ordinamento vige una netta distinzione tra le autorità. Il Title 10 governa le operazioni militari palesi (overt), mentre il Title 50 governa le operazioni segrete (covert) della CIA. Questo è fondamentale poiché la cattura di un leader in una capitale straniera richiedeva l’eccellenza delle forze speciali (Delta Force, Navy SEALs) ma sotto una copertura di massima riservatezza, gli operatori sono stati “distaccati” (seconded) sotto l’autorità del Title 50.
In questo modo, l’esercito americano ha potuto legalmente prestare i “muscoli” a un’operazione che, giuridicamente, restava di competenza solo della CIA, garantendo la negabilità e la flessibilità necessaria.
Terzo passaggio – la qualificazione dell’azione come arresto
Per evitare che l’operazione fosse qualificata, nazionalmente, come rapimento internazionale, era indispensabile una base giudiziaria preesistente. Questa è stata fornita da un indictment federale emesso da un tribunale di New York. La cattura assume così la forma di una extraordinary rendition, in cui la forza opera come braccio esecutivo della legge per tradurre un imputato davanti a un giudice statunitense. Il coordinamento tra DEA, FBI e Dipartimento della Difesa ha permesso di costruire un caso idoneo a superare il vaglio giudiziario una volta che Maduro fosse giunto sul suolo americano.
Derubricare l’evento a semplice invasione o a dichiarazione di guerra risulta dunque riduttivo. L’operazione è il prodotto di un articolato motore giuridico interno che ha trasformato Maduro da presidente di uno Stato sovrano a latitante internazionale sotto mandato di cattura. È il primato della procedura interna che si proietta all’esterno, generando una posizione giuridica soggettiva funzionale agli interessi strategici statunitensi.
Quarto profilo – il conflitto tra jurisdiction to prescribe e jurisdiction to enforce
L’operazione evidenzia la frattura tra il potere di emanare norme con effetti extraterritoriali (jurisdiction to prescribe), legittimo in presenza di un nesso riconosciuto, e il potere di darvi esecuzione coattiva (jurisdiction to enforce). È su questo secondo piano che interviene il diritto internazionale: l’esercizio di poteri pubblici sul territorio di un altro Stato senza consenso viola il principio di sovranità territoriale e il divieto di ingerenza, configurando in linea di principio una violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta ONU, indipendentemente dalla durata o dalla “chirurgicità” dell’azione.
Il caso venezuelano nel diritto internazionale: forza, immunità, democrazia
Sul piano internazionale, il mandato d’arresto per narcotraffico non è di per sé incompatibile con l’ordinamento. Il punto critico resta l’esecuzione coercitiva sul territorio venezuelano, in contrasto con una norma consuetudinaria centrale sulla sovranità territoriale, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia.
La risposta americana viene collocata nel perimetro dell’autodifesa, invocando instabilità regionale, narcotraffico e legami con Iran e Hezbollah. Tuttavia, l’autodifesa preventiva o ampliata rimane una dottrina controversa.
Il divieto dell’uso della forza, pur regolarmente aggirato nella prassi, ammette formalmente solo eccezioni circoscritte.
Tra la “Responsibility to protect” e la dottrina delle immunità
A queste si affianca la dottrina della Responsibility to Protect, che in difesa di violazioni erga omnes postula interventi militari, ma non autorizza l’uso unilaterale della forza, restando subordinata al Consiglio di Sicurezza. Sul piano delle immunità, l’immunità personale tutela i vertici dello Stato in carica ed è legata allo status, non alla condotta. Il non riconoscimento dello status presidenziale di Maduro, rafforzato dalla posizione dell’OSA, non elimina automaticamente la realtà del potere effettivo, poiché nel diritto internazionale il riconoscimento è atto politico accessorio.
Tuttavia, Maduro non è riconosciuto come il vero Capo del Venezuela e secondo l’OSA la sovranità del Venezuela appartiene al popolo venezuelano e non al suo leader. La scomunica dell’Organizzazione Interamericana non costituisce base giuridica per un attacco armato in sé, ma costituisce un requisito aggiuntivo per dichiarare illecita la presenza di Maduro al potere. Semmai la posizione americana sulla revoca dell’immunità dovesse essere presa in considerazione, questa dovrà in parte basarsi – a parer di chi scrive – anche sul fatto che lo status di Presidente è rigettato non solo dagli USA quanto anche dall’organizzazione dei diritti umani regionalmente competente.
Come leggere, infine, l’operazione americana
In assenza di un mandato collettivo, l’operazione resta de iure una scommessa politica. Sommando procedura interna statunitense, disconoscimento regionale, richiamo a R2P e assenza di effetti bellici diffusi, è improbabile che ne derivino conseguenze giuridiche rilevanti per Washington. Il caso venezuelano si colloca così nello spazio grigio dell’ordinamento internazionale, dove la forza non crea nuova norma, ma continua a ridefinire i rapporti di potere.
[1] Subtitle A—General Military Law (§§ 101 – 5553)
[2] 50 U.S. Code § 3093 – Presidential approval and reporting of covert actions
Venezuela, la fine di un regime: è arrivato il momento di Maria Machado?– D.D’Andrea; L’Europeista
Astenersi ottimisti. L’operazione militare di Trump in Venezuela non è un progetto democratico– C.Palma; L’Europeista









